Definizione di Frontaliere

Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Le aree di frontiera sono:

  • Per la Svizzera: Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese;
  • Per l’Italia: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Data entrata in vigore dell'accordo

Il 17 luglio 2023, è fondamentale per individuare “vecchi” e “nuovi” frontalieri.
I lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, oppure che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, possono applicare il regime transitorio, in relazione al quale (in deroga alla nuova normativa) i redditi restano imponibili soltanto in Svizzera. Il nuovo accordo, infatti, opera per i lavoratori che entrano nel regime dei frontalieri a partire dal 17 luglio 2023.

Tassazione Vecchio Nuovo

TIPOLOGIA DI FRONTALIERE VECCHIO ACCORDO CON LA SVIZZERA NUOVO ACCORDO CON LA SVIZZERA
Frontalieri nella fascia dei 20km dal confine* Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera Tassazione concorrente:
– In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera;
– In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere
Frontalieri oltre fascia dei 20km dal confine** Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere

Regime transitorio per i vecchi frontalieri

Data ultima fine 2033

Esempio di calcolo

Salario annuo: CHF 50'000
Aliquota imposte alla fonte Svizzera: 10%
Franchigia italiana = EUR 10'000

Imposta Svizzera= CHF 50'000 x 10% x 80% = CHF 4'000

Reddito imponibile in Italia = (EUR 50'000 - EUR 10'000) = EUR 40'000
Imposta italiana=Applicazione degli scaglioni IRPEF 23 circa EUR 9'700
Credito di imposta: circa EUR 3'200
*Da pagare in Italia = EUR 9'700 - EUR 3'200 = EUR 6'500

*Per il calcolo di imposta da versare viene applicato il credito per imposte estere assolte in Svizzera.
Tale credito dovrà essere calcolato parametrando le imposte estere assolte a titolo definitivo in relazione al minore imponibile italiano (in virtù dell’applicazione della franchigia).

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